Ricevimento del Pubblico

Attenzione: per i ricorsi a sanzione amministrativa utilizzare il servizio di prenotazione online accessi alla cancelleria civile privato cittadino

Per il servizio di Ricevimento del Pubblico del Giudice di Pace in materia civile, nei limiti della sua competenza (vedi sezione COMPITI), è necessaria la prenotazione dell'appuntamento da effettuarsi nella sezione Home > Servizi per il Cittadino > Richiesta Appuntamento.

Si rammenta all'Utenza che il Giudice di Pace è un magistrato giudicante e non un consulente giuridico e neanche un avvocato a disposizione del pubblico: non è quindi possibile richiedere pareri e consulenze.

Per le sanzioni amministrative (multe) è necessario depositare ricorso scritto e non è previsto il servizio di Ricevimento del Pubblico, si rammenta, altresì, che il Giudice di Pace non è competente per opposizioni avverso imposte e tasse (bollo auto, rifiuti, ecc.) per le quali bisogna rivolgersi alla Commissione Tributaria Provinciale.

La legge attribuisce al Giudice di Pace la funzione di mediatore: i cittadini possono rivolgersi a lui, per tutte le materie per cercare un accordo amichevole senza instaurare una causa ( Istanza di Conciliazione in sede non Contenziosa ex art. 322 c.p.c.) vedi sezione COME FARE PER – CIVILE -ISTANZA DI CONCILIAZIONE EX ART.322 C.P.C

Il Giudice di Pace è competente per le domande ex art. 316 2° comma c.p.c. *. vedi sezione COME FARE PER – CIVILE – CITAZIONE ORALE EX ART. 316 C.P.C.

Le richieste d'appuntamento pervenute tramite la sezione dedicata (Home > Servizi per il Cittadino > Richiesta Appuntamento) saranno esaminate dal Giudice di Pace il quale potrà respingere motivatamente la richiesta, ritenendola non funzionale alla proposizione di domanda verbale ex art. 316 2° comma c.p.c.; o fissare un appuntamento davanti a sé (anche nel caso abbia bisogno di chiarimenti).