Come fare per


Citazione orale ex art.316 cpv c.p.c.

INFORMAZIONI GENERALI

La parte può agire in giudizio personalmente ai sensi dell’art. 316 cpc mediante citazione a verbale, redatto dal gdp, della controparte.

Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nella cause il cui valore non eccede euro 1.100. (ART. 82 CPC)

Dopo aver notificato l’atto di citazione nelle forme di legge, l’attore/l’avvocato iscrivono la causa a ruolo; successivamente viene assegnata ad un G.d.P./ Giudice che procederà ad istruire la stessa.