Come fare per


Opposizione a sanzione amministrativa

Opposizione a Sanzione Amministrativa- OSA-

 

L’opposizione ad una sanzione amministrativa si propone con ricorso.

L’Ufficio GdP competente per territorio è quello dove è stata commessa o accertata l’infrazione e il ricorrente può stare in giudizio anche senza il patrocinio di un legale; nel caso ci si avvalga della nomina di un difensore, le notificazioni e le comunicazioni, nel corso del procedimento, sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite del c.p.c.

Quando l’opposizione non sia presentata da un avvocato, l’opponente deve dichiarare la propria residenza: se manca l’indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

Il termine per proporre ricorso è di 30 giorni dalla data di ricevimento dell’atto (notifica a mani, o, n caso di notifica postale, dal ritiro dell’atto o comunque decorsi 10 giorni dall’avviso ex art. 8 Legge 890/82 e successive modificazioni), mentre il termine è di 60 giorni se l’interessato risiede all’estero.

Per computare il termine ultimo, si contano materialmente 30 (o 60) giorni consecutivi, escludendo il giorno nel quale si è ricevuta la notifica dell’atto.

Entro tali termini, il ricorso, redatto in lingua italiana e debitamente firmato, per l’iscrizione a ruolo deve essere:

  • Depositato a mani personalmente o tramite terza persona munita di delega, all’Ufficio del Giudice di Pace, Cancelleria Centrale Civile)
  • A FAR DATA DAL MESE DI LUGLIO 2023 E' ATTIVO, SOLO PER IL PRIVATO CITTADINO, IL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ACCESSO ALLO SPORTELLO DAL BANNER IN ALTO A DESTRA DELLA HOMEPAGE "PRENOTAZIONE ON LINE ACCESSI CANCELLERIA CIVILE PRIVATO CITTADINO" PER PRENOTARE GLI ACCESSI ALLO SPORTELLO CON ORARIO DAL LUN AL VEN DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00.  E' prorogato l'accesso fisico fino alle ore 13,30 unicamente per gli atti scadenti in giornata.
  • In alternativa, inviato per raccomandata (originale + 1 COPIA): in questo caso, fa fede il timbro postale di spedizione che varrà come pervenuto/depositato anche nella giornata di Sabato.

(In allegato modulo/schemino per la ricerca del numero di ruolo tramite i servizi on line Giudice di Pace per i ricorsi inviati via posta)

Il ricorso inviato per PEC, PEO o fax, è ritenuto irricevibile, e pertanto non verrà iscritto a ruolo.

In ogni caso, è necessario presentare l’originale del ricorso autografato, corredato dell’originale dell’atto impugnato (verbale, cartella, ordinanza prefettizia, ecc.): in assenza di tale documentazione, il ricorso verrà dichiarato irricevibile.

Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato. L’eventuale sospensione va richiesta e motivata nel ricorso.

Nel ricorso deve essere dichiarato il valore della causa e, in base a ciò, devono essere acquistati  il Contributo Unificato e l’eventuale marca da bollo di €.27,00 per diritti di cancelleria, dovuti solo se il valore è superiore €.1.033,00.(vedi Tabella in calce)

Il ricorso deve essere proposto dall’intestatario dell’atto notificato.

Nel caso di violazioni al CdS non contestate immediatamente, ed il cui conducente è diverso dal proprietario del veicolo, è consigliabile che il ricorso sia proposto congiuntamente.

NB Lo storico dei ricorsi (fissazione udienza, rinvii, deposito provvedimenti, ect.) è consultabile on line avvalendosi dei servizi on line Giudice di Pace

NB: La cancelleria centrale non rilascia ricevute del ricorso; può, eventualmente, rilasciare una copia con il depositato del ricorso, previa apposizione di una marca da bollo del valore di € 3,92.


Tabella Contributo unificato

Processo civile ordinario

Valore

1° grado

Impugnazione

Cassazione

Per i processi di valore fino a € 1.100,00

€ 43,00

€ 64,50

€ 86,00

Per i processi di valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00

€ 98,00

€ 147,00

€ 196,00

Per i processi di valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00

€ 237,00

€ 355,50

€ 474,00

Per i processi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del Giudice di Pace

*€ 237,00

€ 355,50

€ 474,00

Per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo In aggiunta a quanto corrisposto al deposito del ricorso monitorio. al 50%

* opposizioni a sanzione amministrativa  nelle quali viene contestato SOLO il fermo amministrativo, la confisca del veicolo, sequestro,  ritiro patente e/o libretto di circolazione